Accesso ai servizi

CALCOLO IMU

L' IMU è dovuta per l’anno in corso e viene calcolata in base ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese si conta per intero se il possesso dura più della metà dei giorni di cui si compone il mese.

 

Il versamento  è effettuato in autoliquidazione e pertanto il Comune non invierà ai contribuenti i modelli per il versamento.

 L'Ufficio Tributi effettua calcoli IMU.

Scadenze:

  • 1^ rata: entro il 16 giugno 2022  
  • 2^ rata: entro il 16 dicembre 2022 
  • Oppure pagamento unico entro il 16 giugno 2022.

L'abitazione principale (e relative assimilazioni) di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate) sono esenti IMU.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Ne consegue che:

  • sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)
  • non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello in cui si è residenti anagraficamente
  • l'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare.  

ABITAZIONE PRINCIPALE NEL CASO DI CONIUGI CON RESIDENZE SEPARATE

Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore la disciplina delle agevolazioni IMU per l’abitazione principale nell’ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo famigliare abbiano stabilito la residenza e la dimora abituale in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, per effetto delle modifiche introdotte all’art. 1, comma 741 - lettera b) della Legge 160/2019, dall’art. 5 - decies del D.L. 146/2021 come convertito in Legge 215/2021:

In tal caso le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo famigliare, sia nel caso di immobili siti nello stesso Comune, sia di immobili in comuni diversi, fermo restando che per beneficiare dell’esenzione, il proprietario dell’immobile individuato vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente.

Per l’individuazione dell’immobile scelto ai fini dell’applicazione dell’agevolazione IMU, il soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU    al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione IMU per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023. Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione IMU: il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente dicitura “Abitazione principale scelta dal nucleo famigliare ex articolo 1, comma 741, lettera b) della Legge 160/2019”.

   

Sono inoltre esenti dall'IMU gli immobili assimilati ad abitazione principale, ovvero:

  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, regolarmente assegnati e concretamente adibiti ad abitazione principale, appartenenti ad enti pubblici o privati, nonché agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
  4. Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  5. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Risultano inoltre esenti le eventuali pertinenze, limitatamente ad un'unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.  Al fine di usufruire dell'esenzione IMU, è' necessario presentare all'Ufficio Tributi la seguente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANZIANI CASA DI RIPOSO 
Collegamenti:
COLCOLO ONLINE

Documenti allegati:

Ignora collegamenti di navigazione