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TASSA SUI RIFIUTI - TARI

A decorrere da 1 gennaio 2014, è in vigore il nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI), che sostituisce integralmente il precedente regime di prelievo sui rifiuti (TARES) e viene definita e riscossa dal Comune in cui ha sede l'immobile.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. Pertanto l'allacciamento anche ad un solo servizio pubblico (gas, acqua o energia elettrica) o la presenza di arredo implica l'assoggettabilità al tributo.

 



La TARI viene applicata su due categorie di utenze:

-          UTENZE DOMESTICHE (privati cittadini)

-          UTENZE NON DOMESTICHE (locali per uffici o attività commerciali e d?impresa)

       Si compone di:

-          PARTE FISSA determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio di igiene ambientale (investimenti, ammortamenti, personale) è legata alla superficie degli immobili;

-          PARTE VARIABILE rapportata alle quantità di rifiuti raccolti, al servizio fornito, alle entità dei costi di gestione è legata alla reali produzione di rifiuti.


UTENZE DOMESTICHE

Per le utenze domestiche l'importo della TARI è calcolato in base a due fattori:

-          PARTE FISSA proporzionale ai metri quadrati dell'abitazione

-          PARTE VARIABILE proporzionale al numero delle persone che vivono nell'abitazione.

Sulla parte variabile vengono applicate le riduzioni previste dal Regolamento.

 

UTENZE NON DOMESTICHE

Per le utenze non domestiche l'importo della TARI è calcolato in base a due fattori:

-          Metri quadrati del locale destinato all'attività

Sulla parte variabile vengono applicate le riduzioni previste dal Regolamento.


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