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RITARDO O OMESSO VERSAMENTO

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i seguenti codici:

- 3944: Tari - tassa sui rifiuti;
- 3945: interessi su Tari - tassa sui rifiuti;
- 3946: sanzioni su Tari – tassa sui rifiuti.

In caso di omesso/ parziale o tardivo versamento del tributo si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
 
RAVVEDIMENTO

Se il pagamento viene eseguito:

  • Entro 14 giorni dalla data di scadenza – la sanzione applicata è di 0,10% giornaliero
  • Dal 15° al 30° giorno dalla data di scadenza - la sanzione applicata è di 1,50% con una riduzione di 1/10 del 15%
  • Entro 90 giorni dalla data di scadenza - la sanzione applicata è di 1,67% con una riduzione di 1/9 del 15%
  • Entro un anno dalla data di scadenza - la sanzione applicata è di 3,75% con una riduzione di 1/8 del 30%

Pagina aggiornata il 07/09/2026 17:36

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